Cumulo dei periodi con le Organizzazioni internazionali: ultime novità
circolare inps n. 50 del 21 aprile 2022
Cumulo dei periodi con le Organizzazioni internazionali: ultime novità
a cura di Fabio Venanzi
26 Agosto 2024
Con la circolare n. 50 del 21 aprile 2022, l’Inps ammette al cumulo, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, a coloro che alla data della domanda di cumulo risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle organizzazioni internazionali.
Per la tipologia di organizzazioni, si rinvia ai paragrafi 1.1 e 1.2 della circolare n. 71 del 11 aprile 2017, con la quale l’Istituto previdenziale aveva fornito le prime indicazioni, in merito all’applicazione della Legge comunitaria.
La legge 115/2015 dà la possibilità ai cittadini dell’Unione europea nonché a quelli di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Ue, e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’Unione o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di conseguire la pensione in regime di cumulo. La norma si applica agli iscritti che siano stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi e nella gestione separata Inps, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private.
Il cumulo può riguardare i periodi accreditati in Italia con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.
Il cumulo di cui al citato articolo 18 era consentito a condizione che i periodi maturati all’estero fossero necessari (indispensabili) per conseguire una pensione in Italia.
Infatti, in presenza di un diritto autonomo nel nostro Paese, i periodi esteri non sarebbero stati considerati. Pertanto, in presenza di un diritto a pensione perfezionato con il ricorso al cumulo (legge 228/2012 o articolo 1 del Dlgs 184/1997) o della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006), il ricorso al cumulo previsto dalla Legge 115/2015 risulterebbe precluso.
Era, inoltre, precluso a coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultavano già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazione internazionali.
Con la circolare 50/2022, l’Inps modifica il proprio orientamento – precisando che la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame. Ciò in linea con quanto già affermato in materia di totalizzazione nazionale, di cui al Decreto legislativo 02 febbraio 2006 n. 42, per la quale il ministero del Lavoro aveva considerato come ostativo soltanto la titolarità di pensioni in regime nazionale maturate nelle gestioni richiamate dalla...