Il ritorno della risoluzione unilaterale prima del limite ordinamentale
articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207
Il ritorno della risoluzione unilaterale prima del limite ordinamentale
a cura di Fabio Venanzi
24 Marzo 2025
L’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la possibilità in capo alle Pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti del personale dipendente che avesse raggiunto il requisito per la pensione anticipata (41/42 anni e dieci mesi) prima del compimento del 65esimo anno di età. Tale facoltà era disciplinata dall’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112.
Ora, il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 ha introdotto, nella legge di bilancio 2025, il comma 164-bis ove si prevede che, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista per la vecchiaia, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione anticipata (41/42 anni e dieci mesi di contributi, a cui aggiungere la finestra mobile), e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di...