Le novità in materia di costituzione di rendita vitalizia
costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi...
Le novità in materia di costituzione di rendita vitalizia
a cura di Fabio Venanzi
03 Marzo 2025
La legge 13 dicembre 2024 n. 203, con l’articolo 30, ha aggiunto il settimo comma all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, che disciplina la costituzione di rendita vitalizia.
In particolare, la novità consiste nell’introdurre, nel nostro ordinamento, un nuovo diritto – spettante esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti – di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
Il comma 1 legittima il datore di lavoro a chiedere la costituzione di rendita vitalizia quando non abbia versato i contributi tempo per tempo in favore dei propri dipendenti.
Il comma 5 legittima il lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, a richiedere la costituzione della rendita vitalizia, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno attivabile verso il datore di lavoro.
Tuttavia, entrambi i diritti (comma 1 e comma 5) a richiedere la costituzione di rendita vitalizia è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017 n. 21302.
Conseguentemente, in assenza della novella normativa, il lavoratore si troverebbe nella impossibilità di poter richiedere il riscatto dei periodi effettivamente lavorati, non assistiti dal versamento contributivo.
Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge 1338/1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.
Con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, l’Inps illustra le principali novità. In particolare, stabilisce che la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).
Esemplificando, se la contribuzione di aprile 2008 doveva essere versata entro il 16 maggio 2008, la prescrizione contributiva decorre dal 16...