Le regole per stabilite aliquote e tariffe dei servizi pubblici locali.
Il quadro normativo in tema di competenze all'approvazione di aliquote e tariffe dei servizi...
Le regole per stabilite aliquote e tariffe dei servizi pubblici locali.
a cura di Mauro Bellesia
08 Marzo 2021
Il quadro normativo in tema di competenze all'approvazione di aliquote e tariffe dei servizi pubblici locali è definito, in via generale, dall'art. art. 42, comma 2, lett. f, del Tuel, D.Lgs. 267/00, "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".
Rimane fermo l'ordinamento dei singoli tributi che può stabilire deroghe specifiche.
In ogni caso tali scelte hanno ripercussioni dirette sulle entrate di bilancio, per cui debbono essere effettuate nell'ambito del processo di formazione del bilancio preventivo.
Infatti, la formale approvazione delle delibere che fissano per il futuro le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici, costituiscono, di fatto, il titolo giuridico a supporto degli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione.
Da ciò deriva il principio che prima si deliberano le aliquote e le tariffe e poi si approba il bilancio che contiene le previsioni di gettito delle rispettive entrate.
Così recita l'art.1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007: "1. 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".
Il Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 è in linea con il suddetto principio poichè all'art. 172, comma 1, prevede, tra gli allegati obbligatori del bilancio :"c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".
In analogia, anche il punto 9.3 (La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, riporta la stessa disposizione.