Le indicazioni dell’INPS sullo sgravio contributivo per le lavoratrici madri
Messaggio INPS n. 401 del 31/1/2025
Le indicazioni dell’INPS sullo sgravio contributivo per le lavoratrici madri
a cura di Pierluigi Tessaro
10 Febbraio 2025
Con il Messaggio n. 401 del 31/1/2025, l’INPS ha fornito i chiarimenti sulla durata dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, alla luce della previsione normativa stabilita dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30/12/2024.
La misura, prevista inizialmente dall’articolo 1, commi 180-181-182, della legge di Bilancio 2024, n. 213/2023, aveva stabilito, per i periodi di paga 1/1/2024-31/12/2026, a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.
Il comma 181 aveva esteso lo sgravio, in via sperimentale e per i soli periodi di paga 2024, anche alle lavoratici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Con riferimento a tali esoneri, l’istituto previdenziale aveva emanato la Circolare n. 27 del 31/1/2024 e il Messaggio n. 1702 del 6/5/2024, dove aveva fornito le istruzioni operative riferite allo sgravio a favore delle lavoratrici madri in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
La legge di Bilancio 2025, n. 207/2024, ha introdotto un nuovo esonero contributivo, parziale e non totale, a favore delle lavoratrici dipendenti, ampliando il beneficio anche alle autonome e a quelle a tempo determinato, con esclusione di quelle con rapporto di lavoro domestico, il cui reddito imponibile non ecceda l’importo di € 40.000 su base annua.
L’INPS precisa che, a partire dal 1/1/2025, l’esonero contributivo indicato all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, previsto fino al 31/12/2024 in favore delle...