“Carta Dedicata a te” - Indicazioni operative
Inps Messaggio numero 2575 del 10-07-2024
“Carta Dedicata a te” - Indicazioni operative
Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità
11 Luglio 2024
L’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. L’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del citato fondo.
Con il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze 4 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 146 del 24 giugno 2024 e recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213”, sono state fornite le disposizioni attuative e applicative del fondo in commento.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative per l’accesso alla misura in oggetto.
1. Requisiti di accesso al beneficio
I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I. 4 giugno 2024, i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. 4 giugno 2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'Impiego (NASPI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
2. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).
Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (cfr. l’art. 3 del D.I.).Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. gli artt. 10 e 11 del D.I.).
3. Procedura per l’individuazione dei beneficiari e termini previsti
L’INPS, entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.I. 4 giugno 2024 quindi, entro il 24 luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del citato D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).
I Comuni, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull’applicativo web dedicato, consolidano tali elenchi avvalendosi del medesimo applicativo web, dopo avere verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei familiari contenuti nei suddetti elenchi (cfr. gli artt. 4 e 7 del D.I.).
L’INPS, decorso il termine di venti giorni previsto per i Comuni, rende definitivi tali elenchi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay (cfr. l’art. 7 del D.I.).
Successivamente l’INPS, ricevuti gli esiti di rendicontazione da Poste Italiane S.p.A., fornisce ai Comuni, attraverso l’apposito l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da includere nelle comunicazioni che gli stessi Comuni dovranno inviare ai beneficiari per informarli dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio. Ciascun Comune pubblicherà in evidenza sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza.