Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in merito alla operatività dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha...