NOTA SINTETICA SULLE MISURE PRINCIPALI PER COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024 N. 202
CONVERTITO IN LEGGE 21 FEBBRAIO 2025 N. 15 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI...
NOTA SINTETICA SULLE MISURE PRINCIPALI PER COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024 N. 202
a cura di ANCI
27 Febbraio 2025
Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” -cd milleproroghe- è stato convertito in legge 21 febbraio 2025 n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ovvero dal 25 febbraio 2025.
Si riportano di seguito i contenuti sintetici delle norme di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane segnalando in primis le norme richieste dall’ANCI ed approvate durante l’esame in Senato.
- Proroga termini efficacia deliberazioni fiscali degli enti locali (Art. 1, commi 2 bis-2 ter)
Le norme richieste dall’ANCI e approvate in Commissione Affari Costituzionali del Senato prorogano, anche per l’anno 2024, il termine di inserimento nel portale del MEF, delle delibere tariffarie dei Comuni che viene spostato dal 14 ottobre al 30 novembre 2024. Il termine per la pubblicazione nel portale, a cura del Mef, viene invece spostato al 7 febbraio 2025 anziché al 28 ottobre 2024. Inoltre, con la modifica al comma 73 della legge di bilancio 2024 (n.213 del 2023), l’eventuale differenza positiva dell’IMU che i contribuenti dovevano versare entro il 16 dicembre 2024, è dovuta entro il 28 febbraio 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Proroga termini per la realizzazione di medie opere (Art. 1, comma 6 bis)
La norma richiesta dall’ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l’anno 2021, a favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. medie opere).
- Deroga mobilità volontaria preventiva (Art. 1, comma 10 bis)
La norma richiesta dall’ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.
- Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 1, comma 10 octies)
La norma richiesta dall’ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato rinnova la deroga al regime ordinario stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs 39/2013, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, gli incarichi amministrativi di vertice regionale possano essere conferiti a coloro che, nell’anno precedente, siano stati sindaci o consiglieri in Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione o siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di un ente locale.
- Alleggerimento oneri da indebitamento degli enti locali (Art. 3, comma 14 quinquies)
La norma richiesta dall’ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato consente agli enti locali, in considerazione dell’emergenza energetica in corso, di poter effettuare, anche nell’anno 2025, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Inoltre stabilisce, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, che la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023, 2024 e 2025 possa avvenire in deroga alle regole dell’art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
- Proroga per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido (Art. 5, commi 4 ter-4 quinquies)
La norma richiesta dall’ANCI e approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato prevede la rimessione in termini al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. E’ stato altresì prorogato al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici (di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8).
Si segnala altresì che in Commissione Affari Costituzionali Senato è stato prorogato di due anni fino al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento antincendio agli alberghi con oltre 25 posti letto.
- Proroga affidamento lavori messa in sicurezza ponti bacino del Po (art. 7 comma 4 duodecies)
La norma approvata in Commissione Affari Costituzionali Senato proroga per le Città metropolitane e le province l’accesso al Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po a condizione che l’aggiudicazione dei relativi appalti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. In particolare la disposizione modifica le relative procedure e termini.
- Albo educatori (Art. 10, commi 8 quinquies- 8 sexies)
La norma approvata in Commissione Affari Costituzionali del Senato posticipa al 31 marzo 2025 il termine della fase transitoria per l’iscrizione all’albo degli educatori professionali (ai fini dell’istituzione degli ordini).
La norma stabilisce altresì che fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.
Questa seconda disposizione rischia di introdurre ulteriori ambiguità in relazione alle quali ANCI si era già attivata, sia per espungere dal vincolo di iscrizione all’albo gli educatori dell’infanzia, sia per ottenere maggiore chiarezza del termine oggi posticipato al 31 marzo 2025.
- Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni (Art.1, commi 2, 3 9)
Adempimenti...