Parere in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio
Trattenimento in servizio
Parere in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
28 Marzo 2024
Si fa riferimento alla nota richiamata in oggetto con la quale è stato richiesto a questo Dipartimento un parere in materia di attuazione delle disposizioni di legge di cui in oggetto.
Più specificamente, viene richiesto se nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale possa trovare legittimamente applicazione la disposizione legislativa richiamata per trattenere in servizio i Responsabili di Servizi che espletano funzioni dirigenziali, ai sensi del degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e che sono attuatori di interventi previsti dal PNRR.
Si ritiene opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale, utili a delineare soluzioni aderenti allo scopo perseguito dal legislatore con il richiamato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
Nello specifico, l’articolo 11, rubricato “Disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione”, dispone, al comma 1, che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui i Comuni, “possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.”
La richiamata disposizione legislativa, dunque, introduce una disciplina transitoria volta a non indebolire le amministrazioni pubbliche nella delicata fase di attuazione di interventi previsti nel PNRR, consentendo alle stesse di continuare ad avvalersi delle figure dirigenziali apicali chiamate a svolgere compiti di attuazione dei progetti di che trattasi, ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi programmati.
La scelta del legislatore si colloca in un momento storico del tutto particolare per la pubblica amministrazione, nel quale occorre bilanciare, in maniera non sempre agevole, gli interessi in gioco di contenimento della spesa, il ricambio generazionale ed il perseguimento dell’interesse pubblico.
È di tutta evidenza che l’intervento legislativo, orientato, come detto, ad autorizzare la permanenza in servizio di personale dirigenziale titolare di determinate tipologie di incarichi strettamente connessi con l’attuazione di interventi nell’ambito del PNRR, rappresenti una deroga al regime ordinario e debba essere, per questo, oggetto di stretta interpretazione.
Atteso quanto sopra, ai fini dell’attuazione della norma, devono ricorrere determinati presupposti, tra cui, per quanto qui di interesse, innanzitutto la qualifica dirigenziale della figura da trattenere, ma, ancor più specificamente, una valutazione in ordine alla...