Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
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Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Legge 22 gennaio 2024, n. 6
26 Gennaio 2024
Legge 22 gennaio 2024, n. 6
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrita' ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi e' il prefetto del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni e' notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto e' commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinche' siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalita' di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore e' ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
a) l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria...