Regolamento recante criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito
abolita APP18
Regolamento recante criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito
Ministero della Cultura Decreto 29 dicembre 2023, n. 225
26 Gennaio 2024
Ministero della Cultura
Decreto 29 dicembre 2023, n. 225
Regolamento recante criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo
della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito
IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato»;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale prevede che «Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).»;
Visto il comma 357-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come introdotto dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, secondo il quale: «Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.»;
Visti, inoltre, i commi 357-ter, 357-quater e 357-quinquies, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, introdotti dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, i quali rispettivamente prevedono che: «Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito»; «Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati»; «Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.»;
Visto il comma 358 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 630, lettera b), della legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale: «Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, reso in data 5 luglio 2023;
Acquisito il concerto del Ministro dell'istruzione e del merito, reso in data 7 luglio 2023;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 novembre 2023;
Adotta il seguente regolamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui all'articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Art. 2
Carte elettroniche
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Ciascuna Carta e' generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Art. 3
Beneficiari
1. La «Carta della cultura giovani» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' definite dall'articolo 6.
2. La «Carta del merito» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed e' cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dall'articolo 6.
Sino all'avvio della operativita' dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), il Ministero della cultura, di seguito «MIC», attraverso modalita' telematiche concordate con il Ministero dell'istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, accede all'Anagrafe nazionale studenti e dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, al fine di verificare il diritto dei beneficiari ad usufruire della carta del merito. Dall'avvio dell'operativita' dell'ANIST, il MIC accede in consultazione all'ANIST agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa finalita', mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identita' elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacita' di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo delle Carte.
Art. 4
Soggetti responsabili per la realizzazione delle Carte
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il MIC. A tal fine, il MIC, mediante la stipula di apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' assegnate alle societa' SOGEI e CONSAP, che non possono eccedere il limite massimo annuo rispettivamente di...