Affidamento dei servizi al terzo settore
sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2533 del 1° ottobre 2024
Affidamento dei servizi al terzo settore
Deroga al regime dei contratti pubblici
18 Ottobre 2024
L’affidamento di servizi al terzo settore (nello specifico servizi sociali) può avvenire in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
A ricordarlo è la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2533 del 1° ottobre 2024.
Il caso affrontato
Un Comune aveva approvato la definizione di un modello di gestione di una struttura per l’accoglienza di adulti italiani e stranieri che versavano in condizione di povertà e di emarginazione sociale, necessitanti di una sistemazione abitativa, anche temporanea, secondo un modello gestionale fondato sugli istituti della co-programmazione e della co-progettazione previsti dal D.Lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore o anche solo “Cts”) ed in particolare dall’art. 55 del medesimo.
In attuazione della succitata deliberazione, era stato adottato e reso pubblico un avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione ed alla co-gestione della Casa e ciò anche nell’ambito del finanziamento previsto dal PNRR.
La seconda classificata proponeva ricorso contro gli atti di gara.
Tra le censure sollevate dalla ricorrente vi sarebbe stata la violazione del principio della segretezza delle offerte e di separazione tra offerta tecnica ed economica.
Le precisazioni fornite dai giudici
I giudici hanno precisato che, con d.Lgs. n. 117 del 2017, è stato approvato il codice del Terzo Settore (di seguito anche solo “Cts”), il quale all’art. 55 prevede che le amministrazioni pubbliche – fra cui i Comuni – possono realizzare con gli enti del Terzo Settore forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento, per l’individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.
La co-programmazione (art. 55 coma 2) è tesa ad individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione e le risorse disponibili.
La co-progettazione (art. 55 comma 3) serve a definire e a realizzare specifici progetti di servizio o interventi per soddisfare bisogni definiti, sulla base degli strumenti di programmazione.
Le amministrazioni (così il successivo art. 56) possono quindi stipulare convenzioni per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.