Appalto di refezione scolastica
Gli interventi della giurisprudenza
Appalto di refezione scolastica
Distanza centri di cottura
16 Maggio 2024
La questione riguardante la distanza dei centri di cottura nell’affidamento degli appalti di refezione scolastica ha da sempre assunto aspetti piuttosto problematici, come appare dai frequenti interventi di ANAC, a fronte di istanze di parere di precontenzioso.
Sotto tale profilo, entrano in frizione due opposte esigenze:
- da un lato la necessità di garantire la massima partecipazione nelle gare pubbliche e la parità di trattamento; principi che rischiano di essere compromessi nella misura in cui la stazione appaltante preveda tra i requisiti di partecipazione il possesso del centro di cottura ad una determinata distanza dal luogo di somministrazione dei pasti;
- dall’altro la necessità di assicurare ai pasti, che vengono somministrati nelle scuole, un’adeguata qualità, la quale può essere garantita qualora vengano preparati ad una distanza non eccessiva dal luogo di consegna.
Gli interventi di ANAC
L’Autority è intervenuta più volte sull’argomento in sede di precontenzioso.
Va citata, tra le varie, la Delibera n. 1088 del 25/10/2017, con la quale l’ANAC ha fornito un riscontro in merito alla possibilità di inserire in un bando per l’affidamento di un servizio di refezione, la disponibilità di un centro di cottura ad una distanza massima di 10 km dal lugo di consegna o la possibilità di inserire una graduazione del punteggio in funzione della distanza medesima.
Sotto tale profilo, l’Autorità non ha mancato di rimarcare che non è irragionevole ritenere la disponibilità, nelle vicinanze, del centro cottura, in quanto funzionale ad una migliore qualità del servizio in appalto. Quindi, poiché sulla qualità dei pasti influisce comunque, in modo preponderante, il tempo di consegna, è più opportuno che la lex specialis preveda un punteggio per l’elemento tempo di consegna piuttosto che per la distanza chilometrica, dovendo considerarsi sufficiente, per le specifiche finalità dell'amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di verificare il loro rispetto.
Ciò in quanto la distanza chilometrica non rappresenta un “indicatore più oggettivo” per garantire la freschezza dei cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a seconda delle condizioni infrastrutturali, territoriali, e così via.
Pertanto, deve ritenersi illegittima la clausola del bano che preveda che la disponibilità di un centro cottura sul territorio sia un requisito di partecipazione piuttosto che indicarne la necessità al solo aggiudicatario come modalità di esecuzione del servizio.
Precedenti si rinvengono anche nel parere dell’ANAC n. 34 del 02/09/2014, ove viene affermata la legittimità del bando che preveda il solo tempo di consegna e non la distanza chilometrica del centro di cottura. Nel parere viene affermato, infatti, che in un appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, la clausola con la quale si richiede la disponibilità di un centro di cottura ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna pasti non superiore a 30 minuti, è legittima, in quanto finalizzata a garantire la qualità del servizio da erogare, e non è lesiva della concorrenza, avuto riguardo ai destinatari del servizio, in quanto giustificabile con le finalità di controllo dell’attività di...