Appalto di refezione scolastica
T.A.R. Puglia, Sez. II nella sentenza n. 483 del 26 marzo 2025
Appalto di refezione scolastica
Illegittimo pretendere la disponibilità dei mezzi nella fase di gara
31 Marzo 2025
La Stazione appaltante che debba bandire una gara d’appalto per la refezione scolastica per le scuole d’infanzia e primarie, non può imporre alle imprese concorrenti la disponibilità dei mezzi necessari per il trasporto dei pasti e delle certificazioni sanitarie già in sede di gara.
Una tale imposizione sarebbe ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, oltreché sproporzionata ed irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione, un bene strumentale che potrebbe risultare ultroneo per chi non risulti aggiudicatario dell’appalto, con inutile aggravio di costi in vista di una possibile, ma non certa, acquisizione del contratto.
Lo ha chiarito il T.A.R. Puglia, Sez. II nella sentenza n. 483 del 26 marzo 2025.
La questione specifica
Un Comune aveva bandito una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole d’infanzia e primarie.
Il Comune aveva escluso un concorrente a causa dell’asserita inammissibilità dell’offerta presentata “in quanto carente della documentazione prevista al punto 14 del disciplinare di gara e nello specifico… dalle “schede tecniche degli automezzi utilizzati” non risulta il titolo di disponibilità, né l’autorizzazione A.S.L. (ovvero SCIA sanitaria) per il trasporto dei pasti”, oltreché in ragione della violazione dell’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, e cioè della non conformità dell’offerta “ai documenti di gara”.
L’impresa presentava ricorso, chiedendo la riammissione alla procedura competitiva, sostenendo che l’esclusione era illegittima e che la clausola del disciplinare di gara non era conforme ai principi di proporzionalità e di massima partecipazione.
Secondo la ricorrente era sufficiente, ai fini di che trattasi, aver dichiarato che i mezzi sarebbero stati di nuova fornitura e che l’autorizzazione sanitaria sarebbe stata ottenuta successivamente all’acquisto, non rientrando la documentazione richiesta tra le cause tassative di esclusione previste dalla legge, né potendosi esigere, alla stregua dei principi fondamentali in materia di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, l’acquisto preventivo dei mezzi di trasporto per partecipare alla gara.
La disciplina recata dal D.Lgs. 36/2023
Il Collegio ha evidenziato che, con riferimento alla distinzione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione dell’appalto, viene in rilievo il disposto di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali”.