Il costo del personale nel servizio dedicato agli asili nido comunali e centri per l'infanzia
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 20 marzo 2025, n. 111
Il costo del personale nel servizio dedicato agli asili nido comunali e centri per l'infanzia
Scorporo dei costi della manodopera
24 Marzo 2025
L’appalto riguardante i servizi di nido comunale e gestione dei centri dell’infanzia è ad alta intensità di manodopera e deve ritenersi ammesso il ribasso sui coti della manodopera utilizzata per l’esecuzione delle prestazioni, purchè l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
L’aspetto sopra descritto è molto frequente per questo tipo di servizi rivolti all’infanzia, poiché svolti da Cooperative sociali, in grado di contenere il costo del personale impiegato nell’appalto.
Quanto sopra illustrato opera anche quando, come nel caso che verrà illustrato, il ribasso si spinga al 99, 90%.
Lo ha puntualizzato il T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 20 marzo 2025, n. 111.
Il caso trattato
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, un Comune aveva bandito una gara per l’affidamento del servizio riguardante la gestione di un asilo nido comunale e gestione dei centri per l’infanzia.
Si trattava di un appalto ad alta intensità di manodopera.
La legge di gara prevedeva lo scorporo del costo della manodopera dall’importo da assoggettare a ribasso.
L’aggiudicataria offriva il 99,9% di sconto sull’importo, dichiarando contestualmente un importo della manodopera (ai sensi dell’art. 108) inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.
A questo punto, la seconda classificata aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando che l’aggiudicataria aveva proposto un ribasso del 99,9% sull’importo a base di gara, quindi un’offerta inammissibile in quanto fondata su un illegittimo ribasso dei costi della manodopera e, in ogni caso, anomala in quanto non sorretta da idonea giustificazione.
In secondo luogo, la ricorrente ha anche censurato la condotta della Stazione Appaltante con riferimento allo svolgimento del procedimento di accertamento di anomalia dell’offerta.
La decisione del Collegio riferita al ribasso del 99,9%
I giudici hanno ritenuto fondato il ricorso, ma solo con riferimento al secondo motivo di censura.
Infatti, i giudici hanno affermato la legittimità, in astratto, di un siffatto ribasso, aderendo integralmente a quanto statuito dal T.A.R. Toscana sez. IV, sentenza 29 gennaio 2024, n.120.
Nello specifico, i giudici hanno richiamato l'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il quale prevede che “nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.