NOVITA' DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE CIRCA IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI.
TAR PESCARA sentenza n. 365 del 07/12/2024
NOVITA' DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE CIRCA IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEI SERVIZI SOCIALI.
a cura di Davide Benintende
23 Dicembre 2024
La giurisprudenza contabile è recentemente intervenuta circa l'applicabilità del principio di rotazione nei servizi sociali ex art. 128 e art. 49 del D.lgs. 36/2023. Il TAR Pescara, in particolare, con sentenza n. 365 del 07/12/2024 ha dichiarato infondata la tesi del soggetto ricorrente il quale sostiene l’inapplicabilità del principio di rotazione agli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia in ragione dell’omesso rinvio interno ad opera dell’art. 128, comma 8 all’art. 49 del Codice, atteso che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, che non è stata espressamente derogata rispetto a tale tipologia di affidamenti. La Corte argomenta che qualora la volontà del Legislatore fosse stata quella di escludere l’applicazione del principio di rotazione ai suddetti affidamenti in questione, la disposizione di cui all’art. 128, comma 8 avrebbe dovuto essere formulata mediante una chiara ed espressa deroga al principio di rotazione come definito dal comma 4 dell’art. 48.
Stante il fatto che i suddetti affidamenti sono sottoposti ad una disciplina normativa composita, come risulta dal combinato disposto della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, di cui all'art.128 del Codice.
Pertanto l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri previsti dalla normativa, ovvero garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo...