Rotazione nei servizi sociali
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza 24 febbraio 2025, n...
Rotazione nei servizi sociali
Derogabile in caso di urgenza
05 Marzo 2025
Può essere derogato, in caso d’urgenza, il il principio di rotazione nei servizi sociali, ma è comunque necessario motivare opportunamente la deroga, in conformità ai parametri dettati dall’art. 128, co. 3 del codice dei contratti.
Lo chiarisce il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 108, che ribalta il giudizio del giudice di primo grado.
Il caso specifico
Un Comune aveva affidato il servizio di "potenziamento" del servizio sociale, senza rispettare il principio di rotazione, motivando la scelta sulla regolare esecuzione del precedente servizio, nonché sulla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di deroga al principio di rotazione contemplata dall'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Un’Associazione aveva chiesto l'annullamento della determina di affidamento diretto dei servizi sociali per una asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, non avendo l'ente osservato il principio di rotazione e preso in considerazione l'esistenza di alternative sul mercato;
2) asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, poiché l'ente avrebbe violato anche tale disposizione, arrecando un vulnus a tutte le altre associazioni che operavano sul territorio.
Il primo giudice ha ritenuto generico il secondo motivo ed ha accolto il primo motivo, concludendo per la mancanza di motivazione in ordine alla deroga al principio di rotazione.
La disciplina dettata dall’art. 128, commi 3 e 8
Per comprendere meglio la vicenda, è opportuna la rilettura dell’art. 128, commi 3 e 8 del codice dei contratti.
Il comma 3 dispone:
“3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”.
Invece, il comma 8 stabilisce:
“8. Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”.
Le valutazioni espresse dal giudice d’appello