Servizi alla persona sotto soglia
servizi assoggettati al c.d. regime intermedio di cui all’art. 142 del d.lgs. 50/2016, commi...
Servizi alla persona sotto soglia
Le deroghe ammesse dal Codice riguardanti la rotazione ed i criteri di aggiudicazione
11 Marzo 2024
Con la disposizione di cui all’art. 128 del d.lgs. 36/2023 (servizi alla persona) si è inteso, per ragioni di chiarezza e di coerenza, dedicare un apposito articolo ai servizi assoggettati al c.d. regime intermedio di cui all’art. 142 del d.lgs. 50/2016, commi 5-bis e seguenti, introdotti dal d.lgs. 56/2017.
La scelta è stata anche di ordine terminologico, con il complessivo riferimento ai “servizi alla persona”, espressamente elencati, all’interno del comprensivo genus, al comma 2 (e richiamati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).
Al di là di tali profili, la disciplina risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella del d.lgs. 50/2016.
Si segnala peraltro, per la sua attitudine innovativa, la previsione del comma 8 dell’art. 128, con la quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione.
Per gli appalti di valore inferiore alla soglia europea, i commi di maggiore rilievo ai fini della deroga al principio di rotazione nelle procedure sotto soglia sono il 3 e l’8, che prevedono:
Articolo 128 Servizi alla persona (…)
“3. L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. (…)
8. Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo”.
l commi citati sono molto importanti poiché dal loro tenore, nel sotto soglia, si comprende, quindi, che, qualora si dovesse procedere, ad esempio, ad affidare, sotto soglia, il servizio di assistenza dello psicologo (che richiede una necessaria continuità la quale non può essere interrotta dall’applicazione del principio di rotazione) non vi sarebbero impedimenti ad assegnare l’appalto direttamente all’operatore economico uscente.