Servizio di asilo nido comunale
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2622 del 28 marzo 2025.
Servizio di asilo nido comunale
Distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione
07 Aprile 2025
Nell’ambito di una gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di asilo nido, il Consiglio di Stato coglie l’occasione per sottolineare la distinzione tra subappalto del servizio e servizi continuativi di cooperazione.
l giudici sottolineano come il subappalto abbia ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con la conseguente sostituzione del subappaltatore all’affidatario, invece, i contratti continuativi di cooperazione hanno ad oggetto lo svolgimento di prestazioni secondarie o accessorie che forniscono beni e servizi utili per lo svolgimento delle prestazioni affidate.
Le precisazioni vengono fornite dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2622 del 28 marzo 2025.
La distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione è di fondamentale importanza, dato che solo ai primi si applicano tutte le rigorose disposizioni contenute, in materia di subappalto, nell’art. 119 del codice.
Gli altri, invece, sono contratti che non hanno ad oggetto la prestazione dedotta in subappalto (nel caso in esame il servizio di asilo nido), ma quelle prestazioni aventi ad oggetto beni o servizio dei quali l’operatore economico ha bisogno, a sua volta, per poter eseguire correttamente l’appalto.
Nel caso specifico, il contratto continuativo di cooperazione era costituito dal servizio refezione, il quale, erogato da un terzo operatore economico, rendeva possibile lo svolgimento del servizio appaltato e cioè quello di asilo nido.
Il caso trattato
Con sentenza di primo grado, era stato respinto il ricorso proposto da una Cooperativa Sociale contro le risultanze della procedura per l’affidamento, da parte di un Comune, del servizio di nido d’infanzia.
Il ricorso della seconda classificata era basato sulla circostanza che, dalla verifica sul possesso dei requisiti effettuata dalla stazione appaltante nei confronti della prima classificata, era emerso che il costituendo r.t.i. non risultasse iscritto, né aveva presentato domanda di iscrizione, alla c.d. white list della Prefettura territorialmente competente; iscrizione obbligatoria per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n.190 del 2012, ivi compresi i servizi di “ristorazione, gestione delle mense e catering”, che, secondo la ricorrente, sarebbero state attività espressamente richieste all’aggiudicatario e, dunque, oggetto di affidamento.