Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di AUU
Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU). Presentazione delle domande per l’anno 2025 e aggiornamento annuale 2025 degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Circolare INPS numero 33 del 04-02-2025
13 Febbraio 2025
INDICE
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2025
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
1. Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2025
Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 è stato comunicato che l’AUU, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, è erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d’ufficio della prestazione, di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 230/2021, e tenuto conto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli maggiorenni.
Si evidenzia, pertanto, che per l’anno 2025 non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di AUU, fermo restando che la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per l’anno 2025, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2025 vengono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2025, con la corresponsione dei relativi arretrati. Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può essere ottenuto in tempi celeri con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l’apposito servizio online (disponibile sul nuovo “Portale unico ISEE,” che riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE), che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Inoltre, è possibile presentare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS Mobile” e dalla home page accedere al menu “Servizi” > “ISEE” e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.
2. Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell’ISEE
L’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i valori dell'AUU, individuati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo, e le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In attuazione della citata normativa, considerato che nell'anno 2024 la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +0,8%, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori indicati nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 1).
Il calcolo dell’importo mensile dell’AUU, in relazione alle soglie ISEE, si effettua neutralizzando l’indicatore dell’ISEE dall’eventuale importo dell’AUU percepito da tutti i componenti del nucleo, rapportato al parametro della scala di equivalenza, ai sensi...