LE PRINCIPALI MISURE E RISORSE PER IL SOCIALE E IL SOCIO-SANITARIO CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – BILANCIO di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025...
LE PRINCIPALI MISURE E RISORSE PER IL SOCIALE E IL SOCIO-SANITARIO CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024
a cura di ANCI
27 Gennaio 2025
Articolo 1
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’
Misure per il sostegno agli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (commi 103-104)
La dotazione del Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1 c. 450 legge bilancio 2023), (cd Carta “Dedicata a te”), è incrementata di 500 mln per il 2025. Con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il MLPS e il MEF, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (commi 105-106)
Il fondo, destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie, avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno definiti i criteri per la distribuzione delle risorse, le modalità di rendicontazione e le procedure di monitoraggio.
Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL (comma 198)
Modifiche all’Assegno di Inclusione (ADI)
Requisiti:
- Il requisito ISEE per il nucleo familiare è stato elevato a 10.140 euro, rispetto ai precedenti 9.360 euro.
- Il reddito familiare da non superare è aumentato a 6.500 euro annui, rispetto ai 6.000 euro attuali. Questo valore rimane soggetto alla moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Inoltre, per i nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni insieme a familiari tutti con disabilità grave o non autosufficienza, il limite di reddito familiare è portato a 8.190 euro annui, rispetto ai 7.560 euro precedenti. È previsto che, in ogni caso, il limite di reddito familiare sia fissato a 10.140 euro per i nuclei familiari che abitano in una casa in locazione, come indicato nella dichiarazione sostitutiva unica per l'ISEE.
Beneficio:
- Il beneficio economico ADI è quindi adeguato alle nuove soglie, prevedendo un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (in precedenza 6.000 euro annui), o di 8.190 euro annui (in luogo dei precedenti 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da tutte persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di tale età e altri familiari tutti con disabilità grave o non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
- Analogamente, viene adeguata anche l’altra parte del beneficio ADI per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione con contratto regolarmente registrato. Rimane in vigore l'attuale disposizione che prevede che il beneficio economico sia costituito, in tali situazioni, da un'integrazione del reddito corrispondente all'importo del canone annuo stabilito nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, ma il massimo previsto è ora fissato a 3.640 euro annui (rispetto ai precedenti 3.360 euro annui), o a 1.950 euro annui (in luogo dei 1.800 euro attuali) se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di tale età e da familiari tutti con disabilità grave o non autosufficienza.
Modifiche al Supporto Formazione e Lavoro (SFL)
Requisiti:
- Il valore massimo dell'ISEE familiare richiesto per accedere al SFL viene incrementato a 10.140 euro annui, rispetto agli attuali 6.000 euro annui.
- È previsto un adeguamento della soglia di reddito familiare per l'accesso al SFL, che sarà anch'essa fissata a 10.140 euro annui. Questa soglia prenderà in considerazione il parametro della scala di equivalenza, come definito ai fini ISEE, mantenendo inalterati gli altri requisiti già previsti per l'accesso al SFL.
Beneficio:
- L'importo mensile del SFL sarà aumentato a 500 euro, rispetto ai precedenti 350 euro.
- Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione, attualmente fissato a 12 mesi, potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, a condizione che venga aggiornato il patto di servizio personalizzato. Questa proroga sarà possibile se, alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione, il beneficiario partecipa a un corso di formazione. L'indennità sarà erogata nel limite della durata del corso.
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
Bonus per le nuove nascite (commi 206-208)
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, si prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato da Inps a richiesta nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale.
Bonus asilo nido (commi 209-211)
Si estende la platea dei beneficiari del bonus Asilo nido (art. 1 c. 355 legge 232/2016) in quanto, nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del beneficio, non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230). Viene altresì eliminata la condizione, prima prevista per l’accesso alla maggiorazione, della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
La relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Misure in materia di congedi parentali (commi 217-218)
Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.
La misura si applica rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità (comma 231)
Al fine di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei nove territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 (province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste), in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste (concorsi), si autorizza l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.
Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (comma 234)
Nel Fondo unico, istituito dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213, sono confluiti: il «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», il «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» e il «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia».
Con il comma 234 si modificano le norme procedurali per l’utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.
In particolare, si prevede che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo medesimo, sono stabiliti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia. I decreti sono addottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata rispetto a:
potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”
“finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado” nonché “potenziamento del relativo servizio”)
sentita la Conferenza Unificata rispetto a:
la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
l’inclusione lavorativa e sportiva;
il turismo accessibile;
le iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
gli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;
la promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno in favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.
L’utilizzo del Fondo è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il MEF e gli altri Ministri competenti per materia
Per quanto riguarda il periodo 2025-2027, la dotazione annua del suddetto Fondo è pari a 433.679.335 euro per l’anno 2025, 378.644.995 euro per l’anno 2026 ed a 328.644.995 euro per l’anno 2027.
Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare (comma 235)
Si dispone una modifica alla normativa istitutiva del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all’adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l’erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento a:
l’assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione; all’interno di questa area sono comprese le soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR;
servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie
servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
DIPENDENZE PATOLOGICHE
Istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni (comma 240 e comma 243)
Il comma 240 istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
A seguire, il comma 243 introduce un nuovo articolo nel Testo unico in materia di stupefacenti, diretto a costituire un Sistema nazionale di allerta rapida di contrasto alla diffusione di sostanze psicoattive (NEWS-D).
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (commi 367-375)
I commi 367-375 definiscono una disciplina complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze, operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione. La ripartizione del Fondo tra le Regioni avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Viene previsto espressamente che conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico già adottati alla data di entrata in vigore della legge.
Il FDP è finalizzato a:
30% per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) per l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione, in deroga ai valori massimi del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale;
1,5% del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente;
34,25% è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico;
34,25% è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.
Rispetto al monitoraggio delle attività previste, è soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. È abrogato il comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (50 milioni).
CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE