Consegnatari dei beni
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche, con sentenza n. 51/2025
Consegnatari dei beni
a cura di Adelia Mazzi
24 Marzo 2025
La Sezione giurisdizionale regionale delle Marche, con sentenza n. 51/2025 ha delineato il quadro normativo di riferimento sull’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, precisando che, per quanto concerne espressamente gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.
La chiara formulazione letterale fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o alla “consegna”) e, dall’altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015, Sez. Piemonte, sent. n. 278/2021, Sez. Veneto, sent. n. 37/2014).
Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che “non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (Sez. Friuli, sent. n. 17/2014, Sez. Piemonte, sent. n. 86/2016).
La Corte ha rilevato che il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.
Tale conto, tuttavia, non può essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale, dato che la gestione in esso ricompresa non riguarda, all'evidenza, beni mobili o materie, per
i quali il consegnatario avesse un “debito di custodia”, bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio dell’Ufficio di pertinenza.
Infatti, il conto ricomprende: attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, strumentazioni varie, in uso presso il “Settore Segreteria Generale, Organizzazione e Capitale Umano”, di cui era assegnatario della posizione organizzativa il consegnatario.
In sintesi, la giurisprudenza ha evidenziato che il “debito di custodia” presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di...