Necessario un regolamento per la concessione gratuita di immobili pubblici
Corte dei conti per la Lombardia, nel parere espresso con delibera n. 87/2024.
Necessario un regolamento per la concessione gratuita di immobili pubblici
Il regolamento deve determinare i criteri per l’assegnazione
23 Aprile 2024
Necessario un regolamento per la concessione gratuita di immobili comunali.
Il regolamento deve definire i requisiti che i beneficiari devono possedere per poter fruire di una concessione gratuita di immobili appartenenti al patrimonio disponibile di una p.a. Inoltre, è necessario che ricorra un pubblico interesse.
Tali aspetti sono stati oggetto di chiarimento ad opera della Corte dei conti per la Lombardia, nel parere espresso con delibera n. 87/2024.
La questione oggetto d’esame
Nel caso esaminato, un Comune aveva illustrato il caso di una società commerciale, esercente servizi di rete, la quale, in cambio di un pagamento simbolico, aveva ottenuto la piena disponibilità di un immobile in cui ospitava permanentemente apparecchiature necessarie alla gestione del proprio servizio, lasciando all’Ente Locale la proprietà dello stesso e accollando a quest’ultimo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto.
L’Ente chiedeva se tale assetto fosse compatibile con le normative di contabilità pubblica e col principio di redditività dei beni pubblici, in particolare quelli ascrivibili al patrimonio disponibile comunale.
I principi espressi dalla Corte
La Corte ha rammentato che le finalità istituzionali concernenti i beni pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative da cui si evince la necessità che la gestione di tali beni, compresi quelli del patrimonio disponibile, sia orientata al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico (art. 3, comma 1, R.D. n. 2440/1923, art. 58, D.L. n.112/2008).
Lo scopo del patrimonio disponibile è generalmente quello di produrre redditi, con la conseguenza che la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico costituisce, in via generale, un utilizzo non coerente con le finalità del bene, poiché non reca alcuna entrata all’Ente.
Nel dettaglio, poichè l’Ente è tenuto ad improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed efficienza, l’uso gratuito, in assenza dei presupposti di legge, concretizzerebbe una ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata in violazione del principio di buona amministrazione.
Le utenze e gli oneri manutentivi sull’immobile
La Corte ha sottolineato che ad analoghe considerazioni si perviene in relazione alla eventuale gratuità anche delle utenze relative al bene concesso.
A tale proposito va ricordato quanto agli oneri manutentivi, ordinari e straordinari, che l’art. 1808 del codice civile prevede l’obbligo del comodatario di sostenere le spese di manutenzione ordinaria e detta i criteri per la ripartizione di quelle straordinarie.
Le attribuzioni patrimoniali a terzi
Fatte queste precisazioni, il Collegio ha evidenziato che nelle norme di contabilità non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire (cfr. Sezione Controllo Lombardia n. 672/2010; vd. anche Sezione Piemonte n. 36/2014; Sezione Puglia n. 165/PAR/2014 e n.106/2022).
La stessa deliberazione ha chiarito che “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che...