L’attività sanzionatoria in ambito edilizio, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento
L’attività sanzionatoria in ambito edilizio, di regola, non richiede la comunicazione di avvio...
L’attività sanzionatoria in ambito edilizio, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento
21 Marzo 2025
L’attività sanzionatoria in ambito edilizio, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e dovuta da parte dell’Ente preposto alla tutela dell’assetto del territorio, come ribadito dalla costante giurisprudenza, secondo la quale “l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241” (Consiglio di Stato, II, 28 giugno 2024, n. 5724; anche, VII, 25 febbraio 2025, n. 1649; II, 7 giugno 2024, n. 5131; VII, 23 novembre 2023, n. 10048).
Non ricorre, nella specie, alcuna peculiare situazione che invece avrebbe imposto il previo necessario coinvolgimento del privato, come potrebbe accadere nel caso di gravi incertezze in ordine ai presupposti fattuali posti a fondamento dell’ordinanza di demolizione, oppure in presenza di un rilevante lasso di tempo trascorso dall’epoca del presunto abuso, ove accompagnato dall’incolpevole affidamento della parte sanzionata (cfr. Consiglio di Stato, VII, 21 febbraio 2025, n. 1490; V, 23 gennaio 2024, n. 743; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2024, n. 2700).
In aggiunta, va richiamata una recente giurisprudenza che ha sottolineato che “per gli abusi realizzati su suolo di proprietà dello Stato [o di enti pubblici] si applica l’art. 35 del d.P.R. n. 380/01 che prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce, con carattere vincolato, l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento” (Consiglio di Stato, VII, 21 febbraio 2025, n. 1451; VII, 6 dicembre 2024, n. 9786).
Incidentalmente, appare opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa che interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo...