L’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto
L’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto
L’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto
10 Febbraio 2025
Per costante giurisprudenza, “l'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale (Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1181, id., sez. IV, 2 marzo 2004, n. 957; id., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248” (Consiglio di Stato sez. IV, 04/05/2010, n. 2545).
Il Comune non si limita, dunque, a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento ovvero esterne, quali la necessità di valutarne la conformità anche a strumenti sovraordinati, ai quali evidentemente si intende adeguarsi, evitando da subito di avallare scelte in contrasto (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1479; id., 19 settembre 2012, n. 4977; sez. II sent. n. 5297/2022; T.A.R...