15 Novembre 2024
L’art. 43 comma 4 d. lgs. n. 259 del 2003 (già art. 86, comma 3) prevede che le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 D.P.R. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.
Sulla scorta di tale previsione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineandosi che la disposizione dell'articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 ha in tal modo evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di...