Decadenza della concessione di ormeggio: l’inadempimento deve essere rilevante e grave
Decadenza della concessione di ormeggio: l’inadempimento deve essere rilevante e grave
Decadenza della concessione di ormeggio: l’inadempimento deve essere rilevante e grave
06 Marzo 2025
Il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 47, cod. nav., è chiaro nel prevedere che “L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni”.
L’esegesi giurisprudenziale che si è formata intorno alla prefata disciplina si è costantemente riportata, nell’ottica della legalità sostanziale, ai principi generali della proporzionalità, necessità e adeguatezza della sanzione rispetto alla effettiva gravità del fatto commesso.
In particolare, si è sottolineato come “(n)on par dubbio che l'inadempimento che può dar luogo alla sanzione della decadenza debba essere di una certa consistenza e che gli elementi probatori riguardo all'effettiva ricorrenza di un'ipotesi di inadempienza, rispetto agli obblighi nascenti dal titolo, debbano essere inequivoci, precisi e concordanti. La possibilità per il giudice di apprezzare tali elementi al fine di valutare l'adeguatezza del provvedimento applicato rientra nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull'atto” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).
L’indirizzo in commento si è per vero sviluppato in maggior misura con riferimento ai rapporti concessori connotati da particolare complessità o di lunga durata, come ad esempio quelli comportanti la esecuzione di opere [è il caso della citata lettera a)] o la coltivazione e l’utilizzo del bene dato in concessione [è il caso della citata lettera b)].
In questi casi, la giurisprudenza non ha mancato di rilevare come la valutazione della gravità dell’inadempimento vada effettuato in senso globale, ovverossia nel senso che il giudizio di disvalore “non può arrestarsi, in modo meccanicistico, ad un semplice raffronto quantitativo tra valore in denaro degli interventi previsti nel piano di investimento e valore monetario degli interventi realizzati. Essa deve essere la risultante di un giudizio di gravità delle inadempienze contestate che tenga conto dei profili qualitativi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 aprile 2016, n. 1572).