Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dall'art. 8 del DL n. 400 del 1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993) in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento per cento, per il caso di utilizzazioni sine titulo, e del cento per cento, per il caso di utilizzazioni difformi; l’applicazione di detta norma è automatica e disposta per legge con finalità sanzionatorie, sicché è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale...