La titolarità dell’intervento necessario per la rimozione di barriere architettoniche, laddove venga in rilievo una strada comunale, fa capo al Comune
La titolarità dell’intervento per la rimozione di barriere architettoniche, se viene in rilievo...
La titolarità dell’intervento necessario per la rimozione di barriere architettoniche, laddove venga in rilievo una strada comunale, fa capo al Comune
10 Ottobre 2024
L’art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, rubricato «Barriere architettoniche e trasporti pubblici», prevede che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge”. Il riferimento, contenuto nella citata disposizione, alla nozione di “edifici aperti al pubblico” deve essere inteso, specie a fronte della finalità della disciplina, in termini non restrittivi (dunque limitati ai soli edifici di proprietà o gestione di soggetti pubblici), potendo quindi risultare comprensivo di “esercizi commerciali pacificamente aperti alla fruizione pubblica (e per questo soggetti a titoli autorizzatori pubblici ed alle connesse verifiche”: TAR Liguria, sez. I, sent. 15 gennaio 2016, n. 47).
Norme puntuali per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici sono poi recate dal regolamento di attuazione di cui al citato art. 27 (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, adottato in sostituzione del precedente D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384), il quale:
- all’art. 1, comma 1, reca la definizione di “barriere architettoniche”, intese quali “a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”;
- all’art. 1, comma 3, stabilisce che “le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si...