Niente uso pubblico di una via in assenza di prova
Niente uso pubblico di una via in assenza di prova
Niente uso pubblico di una via in assenza di prova
13 Marzo 2025
È principio giurisprudenziale ormai pacifico (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 10 ottobre 2022, n. 8652; Consiglio di Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2992; Consiglio di Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4791; Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 713) quello secondo cui:
a) in base al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., l’onere della prova in ordine alla limitazione del diritto dominicale per usi pubblici incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza;
b) l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo a detto scopo;
c) in particolare, laddove la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell’esistenza di un uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, come un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento;
d) ne consegue che, affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario.
L’uso pubblico deve escludersi nel caso in cui la stessa Amministrazione comunale, con una nota interna a firma del Responsabile dell’Area urbanistica, afferma che, pur essendo la via elencata tra le strade...