27 Marzo 2025
Costituisce un approdo ormai consolidato in giurisprudenza la sussistenza dell'obbligo del Comune “di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, appunto per tal aspetto che s'invera nel concetto di vicinitas, gode d'una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex Cons. St., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. (cfr. così Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss ." (Cons. Stato sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9924, nonché, più di recente, anche T.A.R Sardegna, Sez. I, 22 febbraio 2024, n. 118, ed anche T.A.R. Umbria, 6 marzo 2023, n. 114).
Ed infatti è configurabile "il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., a fronte dell'omesso esercizio del potere/dovere in capo all'Amministrazione di adottare gli atti necessari al ripristino dello stato..."