28 Marzo 2025
Il Consiglio Comunale non è competente a deliberare l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, quale conseguenza dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione.
L’art. 107 del D.lgs. 267 del 2000 riserva ai dirigenti comunali la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da esercitarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare spettano ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”, tra i quali, ai sensi del comma 3, lettera g) “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”.
Non vi è dubbio che l’atto di acquisizione gratuita di un immobile da demolire rientri in tale categoria, inserendosi nell’ambito di procedimenti i cui singoli segmenti sono tutti invariabilmente di competenza dirigenziale.
In un caso analogo T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 01 settembre 2019, n. 2088 ha sancito espressamente che l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi rientra tra le competenze gestionali della dirigenza...