La trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza richiede il permesso di costruire
La trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza richiede il permesso di...
La trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza richiede il permesso di costruire
12 Marzo 2024
Occorre distinguere la nozione di lastrico solare da quella di terrazza: il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto o, quanto meno, una copertura di ambienti sottostanti, mentre la seconda è un ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti (sul punto, cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, n. 11632/2010; TAR Lazio Roma, sez. II, n. 4043/2016; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 305/2018).
Ebbene, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza comporti un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile (in termine di affaccio e sosta), sia pure in via accessoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4760/2017; sez. II, n. 11051/2022).
Intervento, questo, che non è legittimabile ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1923/2023): «la trasformazione della copertura piana in terrazza, infatti, è finalizzata non a conservare l'organismo preesistente, ma a modificarlo inserendovi un elemento nuovo (un vero e proprio ambiente pertinenziale esterno da utilizzare per l'affaccio e, più in generale, per la maggiore comodità e/o amenità dell'abitazione), la cui presenza incide oltretutto sull'aspetto esteriore dello stabile con le ricadute paesaggistiche» (TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1621/2021).
Più in generale, con riguardo alla portata impattante dell’intervento de quo, la Sezione, nelle sentenze n. 24/2018 e n. 1578/2021, ha statuito che: «nel caso si realizzi un cambio di destinazione d'uso trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi, sia necessario il cambio il permesso di costruire (TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2004, n. 2676; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 1° luglio 2010, n. 16540). Tal è il caso che viene in rilievo nella specie, essendosi per l'appunto in presenza della trasformazione, in più punti, del lastrico solare di copertura in terrazzo, destinato alla fruizione da parte del ricorrente, che, per l'appunto, ha pavimentato tre terrazzi e/o lastrici solari e vi ha apposto le ringhiere di protezione».
«L'indirizzo in questione, d'altro canto, – proseguono le pronunce richiamate – è corroborato da ulteriori pronunce, tutte nel senso dell'imprescindibilità, in casi siffatti, del permesso a costruire: "La sostituzione della preesistente copertura inclinata con..."