L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al permesso di costruire
L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al permesso di costruire
L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al permesso di costruire
31 Marzo 2025
L’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 onera i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico a presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere su tali beni, astenendosi dall’avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuto la cd. autorizzazione paesaggistica.
Quest’ultima costituisce atto autonomo ma presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, sussistendo un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e urbanistiche (sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4527).
I due titoli si esprimono, in altri termini, sullo stesso oggetto: uno in termini di compatibilità paesaggistica, l’altro in termini di conformità urbanistico-edilizia.
La valutazione di compatibilità paesaggistica, nel procedimento di rilascio del permesso di costruire in zona vincolata, assurge, difatti, a presupposto legittimante la trasformazione edilizia nella zona protetta; sicché, nel caso di interventi edilizi da eseguirsi su aree soggette a tutela del paesaggio, allorquando sia stata altresì presentata dall’interessato l’istanza di autorizzazione paesaggistica e non sussista un vincolo di inedificabilità assoluta nell’area di riferimento, il Comune deve in ogni caso procedere ad interpellare, in sede istruttoria, la Soprintendenza, non avendo la possibilità di prescindere dal suo parere consultivo, ritenuto vincolante ope legis, ai fini del decidere.
Tale orientamento è stato, invero, non di rado fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che la...