02 Ottobre 2023
Come è stato affermato in giurisprudenza, le opere di pavimentazione costituenti attività di edilizia libera sono configurabili quando costituiscono opere accessorie pertinenziali di edifici in zone edificabili e, pertanto, sono di entità minima, svolgono una funzione accessoria ed essenziale rispetto al bene principale e non incidono in modo significativo sul territorio; le stesse, invece, non possono essere ritenute pertinenziali quando hanno notevole estensione, comportano la permanente trasformazione del suolo inedificato e sono funzionali al mutamento della destinazione d'uso del terreno. (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 01/08/2022, n.972), come nel caso in cui la suddetta pavimentazione riguarda un’area a destinazione agricola, con illegittimo mutamento della destinazione urbanistica dell’area e impermeabilizzazione della stessa.
Sul punto, in giurisprudenza è stato affermato che: “L'effettuazione di lavori di pavimentazione di un'area agricola al fine di cambiarne la destinazione d'uso in deposito di autovetture, oltre a modificare significativamente lo stato dei luoghi ed incidere anche sul carico urbanistico in termini..."